Art. 1 – Denominazione – sede – durata

1. È costituito, conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del terzo settore” (d’ora in avanti Codice), un’ASSOCIAZIONE di promozione sociale apolitica e apartitica, senza scopo di lucro, denominata “Cooperativa Letteraria” siglabile “CLE”.

2. La denominazione dell’ASSOCIAZIONE sarà automaticamente integrata dall’acronimo APS (ASSOCIAZIONE di Promozione Sociale) ed utilizzato in tal senso solo all’esito favorevole dell’iscrizione dell’ASSOCIAZIONE al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o nei registri operanti medio tempore.

3. L’ASSOCIAZIONE ha sede legale nel Comune di Torino, in via Saluzzo n. 64, 10125. Il trasferimento della sede legale non costituisce modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli Enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l’ASSOCIAZIONE è iscritta. Inoltre, a mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo, possono essere istituite diverse sedi operative in tutto il territorio italiano, in Europa e nel mondo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà, invece, essere disposto con delibera dell’Assemblea Straordinaria di modifica dello Statuto.

4. L’ASSOCIAZIONE è costituita a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso dei singoli associati. L’ASSOCIAZIONE, disciplinata dal presente Statuto, agisce nel rispetto del (e conformemente al) Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, della legge regionale e dei regolamenti del luogo in cui è ubicata.

Art. 2 – Scopo

1. L’ASSOCIAZIONE, senza scopo di lucro, è costituita per il perseguimento delle seguenti finalità:

a. svolgere l’azione più opportuna per la sempre maggiore diffusione in Italia dell’interesse generale alla scoperta dei valori culturali, civici e sociali della nostra e di altre culture, ovvero che abbiano come scopo la difesa dei valori della democrazia e della solidarietà dei rapporti umani;

b. promuovere, con ogni strumento e canale, la lettura in generale, per la diffusione di una cultura che sia a beneficio di ogni realtà sociale, con particolare riguardo all’integrazione tra culture e all’impegno civile e ambientale;

c. promuovere, incoraggiare e realizzare ristampe e pubblicazioni di opere letterarie, artistiche e fumetti.

2. L’ASSOCIAZIONE, per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a. educazione, e formazione;

b. interventi di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;

c. interventi e iniziative volte alla diffusione quanto più ampia possibile della lettura, quale strumento utile di formazione educativa e di istruzione onde favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori (Legge 28 marzo 2003 n. 53), nonché svolgimento in generale delle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d. organizzazione e gestione delle attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

3. L’ASSOCIAZIONE si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in particolare, della collaborazione con le Istituzioni Statali e con gli Enti Locali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione di altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri, attuando anche diverse forme di partenariato pubblico-privato. Saranno favoriti anche gli scambi internazionali con enti che perseguono le stesse finalità.

4. L’ASSOCIAZIONE potrà svolgere ogni altra attività non specificatamente sopra menzionata ma, comunque, collegata e coerente con le finalità istituzionali dell’ASSOCIAZIONE e idonea a perseguirne lo scopo.

5. L’ASSOCIAZIONE potrà svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra descritte e siano svolte secondo criteri e limiti stabiliti dal già menzionato Codice e dalle disposizioni di attuazione dello stesso.

6. L’ASSOCIAZIONE, infatti, per il raggiungimento delle predette finalità, intende promuovere, anche in collaborazione con altri enti, organismi e realtà nazionali ed internazionali, molteplici attività e, in particolare:

a. Attività culturali: organizzazione di eventi e di manifestazioni culturali, gruppi di lettura e incontri con gli autori, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni; istituire premi e indire concorsi di tipo letterario e artistico rivolti a qualsiasi utenza; pubblicazioni e cura di iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell’ASSOCIAZIONE (anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi); spettacoli, performance, reading, mostre e vernissage, concerti, proiezioni e cineforum; attività radiofonica tramite web radio, con la creazione di format originali, seguendo un palinsesto che favorisca la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell’ASSOCIAZIONE.

b. Attività di formazione: workshop e corsi di scrittura e di disegno; promuovere attività formative o momenti d’incontro su particolari tematiche, in linea con la sua azione prioritaria, di intesa con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con le Università, le fondazioni e i centri culturali idonei, destinate a persone di ogni età e ceto; promuovere con mostre, convegni, passeggiate letterarie, etc., la conoscenza di particolari territori, con particolare riferimento alla riscoperta dei valori della nostra cultura; promuovere, anche di intesa con istituzioni scolastiche ed educative, corsi di formazione specializzata per studenti, studenti lavoratori o giovani che vogliano comprendere i valori della scrittura, del disegno e della letteratura, del pensiero che si affina proprio grazie all’ampiezza di visione e a una maggiore consapevolezza critica.

c. Favorire la costruzione di una “rete civica” per raccogliere volumi di letteratura ed altro; edizioni italiane e straniere delle opere appartenute a scrittori del nostro passato, i saggi e gli studi critici da questi ispirati, dvd di film e documentari, nonché documenti privati (carteggi e altro), i ricordi e quant’altro illustri l’opera di coloro che si sono occupati di arte, cinema e letteratura; raccogliere i volumi di letteratura ed altro, le edizioni italiane e straniere delle opere appartenute ai nostri padri e madri, le loro opere, le loro memorie.

d. Partenariato, collaborazioni: partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell’attività dell’ASSOCIAZIONE stessa; affiancamento ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia – e, comunque, coerenti – con quelli dell’ASSOCIAZIONE; favorire gli scambi e il dialogo con simili realtà internazionali; stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici; stimolare lo spirito d’amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini; l’ASSOCIAZIONE si rende disponibile anche per la correzione e la revisione di tali iniziative editoriali per conto terzi, a titolo di collaborazione esterna. Partecipazione alle feste in piazza con contributi culturali e non, stand presso fiere per la presentazione di un progetto; fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci.

L’ASSOCIAZIONE, effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi associativi, potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle descritte nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti volti a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o, comunque, attinenti ai medesimi.

7. L’ASSOCIAZIONE potrà altresì realizzare raccolte di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi. L’ASSOCIAZIONE, partecipando con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici.

8. Le attività dell’ASSOCIAZIONE sono rivolte ai propri soci, agli associati e ai terzi e sono svolte avvalendosi prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri soci. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall’Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell’ASSOCIAZIONE. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dall’art. 36 del Codice.

9. L’ASSOCIAZIONE si vuole apolitica e apartitica e opererà sempre nel pieno rispetto dei valori di libertà, dignità della persona umana e tutela della salute, riconoscendosi nei valori della Costituzione e della Resistenza, di ripudiare il fascismo, il nazismo, le ideologie razziste, xenofobe o antisemite, omofobe e antidemocratiche, portatrici di odio o intolleranza religiosa, ripudiando altresì ogni discriminazione basata sul sesso, sulla razza, sulla lingua, sulla condizione personale e sociale, sul credo religioso e politico. Nel perseguimento dei suoi scopi, l’ASSOCIAZIONE agirà in ottemperanza ai principi di lealtà, correttezza e responsabilità, favorendo un ambiente di lavoro che permetta il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli associati e dei collaboratori.

Art. 3 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell’ASSOCIAZIONE è costituito, oltre che da quanto appresso specificato, da beni mobili e immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.

2. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità ivi indicate e civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Per garantire il funzionamento dell’ASSOCIAZIONE, il patrimonio, in particolare, è istituito dai Soci Fondatori, come indicato nell’atto costitutivo e può essere aumentato attraverso ulteriori incrementi.

4. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della ASSOCIAZIONE, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall’ASSOCIAZIONE, può farsi luogo in favore dei soci alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell’ASSOCIAZIONE.

5. È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’ASSOCIAZIONE a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 4 – Fondo di gestione

1. COOPERATIVA LETTERARIA provvede al conseguimento dei propri fini con i seguenti proventi:

  • quote associative: è facoltà del Consiglio Direttivo richiedere ai Soci il versamento di contributi volontari straordinari, indicandone la destinazione;
  • contributi ed elargizioni volontarie dei soci fondatori;
  • contributi dei soci sostenitori e dei soci ordinari;
  • contributi e liberalità di persone fisiche, e da enti privati o pubblici;
  • sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
  • proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
  • proventi derivanti dalla produzione e vendita di pubblicazioni e ristampe di libri (a titolo indicativo e non esaustivo: romanzi, saggi, carteggi, fumetti, cataloghi, ecc.), riviste, nonché dalla realizzazione di pellicole cinematografiche e altri filmati;
  • Proventi derivanti dallo svolgimento di attività coerenti agli scopi;
  • Proventi di beni, sia mobili sia immobili, che potranno in futuro eventualmente incrementare il patrimonio;
  • Eventuali finanziamenti e contributi erogati dallo Stato e da enti pubblici – anche a seguito ed in forza di specifiche convenzioni (art. 56, d.lgs. n. 117/2017) – e da privati;
  • Eredità, donazioni e legati aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale e immateriale, che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
  • Proventi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • Altre entrate compatibili con le finalità culturali e sociali proprie di COOPERATIVA LETTERARIA;
  • Quote associative: è facoltà del Consiglio Direttivo richiedere ai Soci il versamento di contributi volontari straordinari, indicandone la destinazione;
  • Altri contributi;
  • Avanzi degli esercizi precedenti, così destinati;
  • Fondi raccolti tramite apposite iniziative o manifestazioni volte a diffondere i fini e l’attività dell’ASSOCIAZIONE;
  • Tutte le altre utilità derivanti dal diritto di riproduzione e dalla eventuale vendita di opere.

2. Le risorse, a qualsivoglia titolo pervenute all’ASSOCIAZIONE, dovranno essere impiegate esclusivamente per il funzionamento dell’ASSOCIAZIONE stessa e per la realizzazione degli scopi statutari e attività strumentali.

3. Le spese per il perseguimento dello scopo possono essere deliberate solo in presenza della corrispondente provvista.

4. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Art. 5 – Soci

1. L’ASSOCIAZIONE è stata costituita ai sensi dell’art. 35, co. 1, del d.lgs. n. 117/2017 e, dunque, da un numero di persone fisiche non inferiore a sette o a tre Associazioni di promozione sociale.

Possono far parte dell’ASSOCIAZIONE tutte le persone fisiche o le ASSOCIAZIONI che condividono gli scopi e le finalità di CLE e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Ai sensi del comma 3 dell’art. 35 del Codice del Terzo Settore potranno essere ammessi in qualità di associati enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS.

Art. 6 -Tipologie Soci

1. I Soci possono essere persone fisiche, enti privati e pubblici. Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci tutti quelli che condividano gli scopi dell’ASSOCIAZIONE.

2. I soci possono essere:

  • Soci Fondatori;
  • Soci Sostenitore;
  • Soci Ordinari;
  • Soci Onorari.

2.1 Sono Soci Fondatori coloro che hanno costituito COOPERATIVA LETTERARIA intervenendo all’atto notarile di costituzione, non hanno obbligo di versamento delle quote associative e la loro qualità è a tempo indeterminato.

2.2 Sono Soci Sostenitori coloro che, convinti del valore e del significato delle finalità che l’ASSOCIAZIONE si propone, partecipano attivamente alla vita associativa. La quota minima che il Socio Sostenitore deve versare è annuale ed è pari a euro 300,00.

2.3 Sono Soci Ordinari coloro che, convinti del valore e del significato delle finalità che l’ASSOCIAZIONE si propone, partecipano attivamente alla vita associativa. La quota minima che il Socio Ordinario deve versare è annuale ed è pari a euro 50,00.

2.4 I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo per particolari meriti culturali, scientifici o per speciali contributi o opere meritorie prestate all’ASSOCIAZIONE, non hanno obbligo di versamento delle quote associative.

L’ASSOCIAZIONE tiene un Libro dei Soci a cura del Consiglio Direttivo.

3. Non costituiscono Soci coloro che, senza formalizzare la richiesta di divenire Soci al Consiglio Direttivo, si limitano a compiere atti di mera liberalità in favore dell’ASSOCIAZIONE. Questi beneficiano dello status di “simpatizzanti” a partire dal versamento della liberalità e per la durata di un anno. I “simpatizzanti” possono usufruire di tutte le iniziative che l’ASSOCIAZIONE, nel corso dell’anno, riserva loro, quali scontistiche e altre attività dedicate.

Art. 7 – Acquisizione e perdita della qualifica di socio

1. Per aderire a COOPERATIVA LETTERARIA occorre presentare domanda tramite lettera o mail e versare la quota associativa. Il socio non ammesso riceverà il rimborso della quota sociale annuale entro 15 (quindici) giorni dalla data di rifiuto della richiesta, che verrà comunicata all’aspirante Socio tramite lettera o mail.

Le iscrizioni decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello di ammissione all’ASSOCIAZIONE.

2. L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’ASSOCIAZIONE.

La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all’ASSOCIAZIONE stessa.

Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest’ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all’accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all’interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l’immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell’istante. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci.

Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei Soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

3. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

4. Tutti i Soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

a. il diritto a partecipare alle attività associative;

b. il diritto di voto in Assemblea;

c. il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

d. il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l’esame entro 30 giorni dalla richiesta. L’eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

5. Tutti i Soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti:

a. all’osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

b. a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell’ASSOCIAZIONE;

c. al pagamento nei termini della quota associativa.

6. Le quote associative ed ogni altro contributo versato all’ASSOCIAZIONE, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

7. I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, e adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

8. La qualifica di socio si perde per recesso, decadenza o esclusione.

a. Recesso: Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall’ASSOCIAZIONE. Fermo restando l’obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l’anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che quest’ultimo nell’esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

b. Decadenza: I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali che deve comunque avvenire entro il 15 di gennaio di ogni anno.

c. Esclusione: Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi di CLE il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all’Assemblea dei Soci che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L’esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

  • non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’ASSOCIAZIONE;
  • svolga attività contrarie agli interessi dell’ASSOCIAZIONE;
  • in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’ASSOCIAZIONE.

L’esclusione è efficace dalla data di adozione della delibera del Consiglio Direttivo.

9. In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’ASSOCIAZIONE. La perdita della qualifica di Socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’ASSOCIAZIONE sia all’esterno per designazione o delega.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento in cui non viene dichiarata la cessazione o l’esclusione.

I Soci, i loro aventi causa e i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio associativo e, quindi, in caso di recesso, decadenza, esclusione o morte, essi stessi o i loro eredi o aventi causa non possono pretendere alcunché dall’ASSOCIAZIONE, né pretendere la restituzione di quanto versato.

10. La qualità di Socio non è trasferibile, né per atto inter vivosmortis causa.

Art. 8 – Controversie

1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra l’ASSOCIAZIONE e terzi e tra Soci, sarà definita secondo le norme generali dell’ordinamento giuridico italiano e del Codice Civile in generale. Foro competente sarà quello del luogo in cui ha sede l’ASSOCIAZIONE.

Art. 9 – Organi Sociali

1. Sono organi di COOPERATIVA LETTERARIA:

a) l’Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente.

2. Tutti gli organi dell’ASSOCIAZIONE possono riunirsi in modalità “a distanza”, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell’organo.

3. L’ASSOCIAZIONE deve tenere i seguenti libri sociali:

a. libro dei soci;

b. registro dei volontari;

c. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali;

d. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 10 – Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’ASSOCIAZIONE ed è composta dai soci dell’ASSOCIAZIONE stessa.

Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

2. L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell’ASSOCIAZIONE o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio d’esercizio, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta.

Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre decimi dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

3. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

4. Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

5. In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all’art. 24, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da due soci mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.

6. All’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

9. Le competenze dell’Assemblea ordinaria sono:

  • nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
  • approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
  • stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
  • si esprime sull’esclusione dei soci dall’ASSOCIAZIONE, in caso di ricorso effettuato entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione operata dal Consiglio Direttivo;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
  • si esprime sulla tipologia e sull’ammontare massimo delle spese che possono essere rimborsate ai membri del Consiglio Direttivo;
  • individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’ASSOCIAZIONE;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall’Organo.

10. Al termine delle assemblee viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che sarà portato a conoscenza di tutti i Soci in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi entro 15 giorni dalla data della riunione.

Art. 11 – Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 10 punto 2,3,4,5.

L’Assemblea STRAORDINARIA è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati ad eccezione delle assemblee concernenti la modifica dello statuto, la fusione, la trasformazione, la scissione o lo scioglimento dell’ente per le quali valgono le maggioranze sottoindicate.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. L’assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione o la trasformazione dell’ente con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti in prima convocazione, con la presenza del 50%+1 dei soci e con la maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati in seconda convocazione.

3. Per deliberare lo scioglimento anticipato dell’ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.

4. Le competenze dell’Assemblea Straordinaria sono:

a) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) delibera sulla fusione, scissione, trasformazione e sullo scioglimento dell’ASSOCIAZIONE e sulla devoluzione del suo patrimonio;

c) su tutte le materie che non siano attribuite alla specifica competenza dell’Assemblea ordinaria e del Consiglio Direttivo;

d) delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.

5. Al termine delle assemblee viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che sarà portato a conoscenza di tutti i Soci in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi entro 15 giorni dalla data della riunione.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo (organo esecutivo) è composto da un minimo di 7 sino a un massimo di 9 consiglieri scelti tra i soci che rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili.

2. L’Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo. In conformità all’art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell’ASSOCIAZIONE.

3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti il vicepresidente, il tesoriere, il segretario; Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente nominato dall’assemblea e in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, dal Socio più Anziano eletto nel Consiglio Direttivo.

4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e i consiglieri la cui qualifica sia stata in tal modo ratificata rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell’elenco dei non eletti o di loro indisponibilità l’assemblea provvede alla sostituzione mediante elezione.

5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.

6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività poste in essere per conto dell’ASSOCIAZIONE, entro il massimale stabilito dall’Assemblea dei soci.

7. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’ASSOCIAZIONE, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

a. attua le deliberazioni dell’Assemblea;

b. redige e presenta all’Assemblea il Bilancio e la Relazione di missione;

c. delibera sulle domande di nuove adesioni e nomina i Soci Onorari, indicandone le qualifiche di merito;

d. delibera motivandole le proposte di esclusione dei soci;

e. assume le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’ASSOCIAZIONE;

f. sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

g. approva le bozze del bilancio preventivo, unitamente al Programma dell’Attività, consuntivo e sociale, se obbligatorio, redatti dal Segretario – Tesoriere;

h. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445/2000;

i. ha facoltà di costituire Comitati a cui partecipano gli associati o esperti, anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;

j. propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 2 del presente Statuto;

Inoltre:

a. esamina i provvedimenti d’urgenza del Presidente;

b. provvede alla programmazione e a quant’altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell’ASSOCIAZIONE e approva le iniziative proposte;

c. assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

8. I membri del Consiglio Direttivo potranno recedere dalle cariche mediante comunicazione, con avviso di ricevimento, da inoltrare con un preavviso di almeno sessanta giorni.

9. Tutti i membri del Consiglio Direttivo saranno vincolati da obbligo di riservatezza in merito a tutte le iniziative discusse all’interno del consiglio

Art. 13 – Riunioni Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tre volte l’anno e ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno uno dei suoi componenti.

2. La convocazione di cui al comma 1 è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

3. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.

4. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; nel caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 14 -Presidente

1. Il presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’ASSOCIAZIONE di fronte a terzi ed in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’ASSOCIAZIONE; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’ASSOCIAZIONE; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

5. Il Presidente deve essere scelto in base ai requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. Si applica in tal caso l’articolo 2382 del codice civile.

6. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

Il Presidente:

a. convoca il Consiglio Direttivo partecipando alla discussione delle linee culturali e delle iniziative di COOPERATIVA LETTERARIA;

b. dispone le spese ordinarie ricorrenti nei limiti previsti dal bilancio.

c. vigila sull’andamento generale dell’ASSOCIAZIONE e sull’osservanza dello Statuto;

d. adotta i provvedimenti d’urgenza;

e. nomina procuratori determinandone le attribuzioni;

f. esercita i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio Direttivo;

g. ha la rappresentanza legale dell’ASSOCIAZIONE anche di fronte ai terzi e sta in giudizio e, in sua assenza o impedimento, può essere sostituito dal Vice – Presidente;

i. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ii. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’ASSOCIAZIONE redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

iii. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

iv. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 15 – Compensi

1. Le cariche e le funzioni dell’ASSOCIAZIONE sono tutte gratuite. A tutti i componenti spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico e del massimale fissato dall’Assemblea dei Soci.

Art. 16 -Esercizio finanziario

1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all’assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 13 del Codice del terzo settore.

Art. 17 – Estinzione e scioglimento

1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dell’ASSOCIAZIONE, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Codice) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 18 – Norme di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

2. Tutti gli organi sociali in carica al momento dell’entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

3. Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell’ASSOCIAZIONE che con esso si ponga in contrasto