Art. 1 – Denominazione – sede – durata

1.1 – È costituita un’associazione apolitica e apartitica, senza scopi di lucro, nel rispetto delle norme dettate del Codice Civile negli artt. 14-42 e nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore). La denominazione è “COOPERATIVA LETTERARIA”. 1. Svolgere l’azione più opportuna per la sempre maggiore diffusione in Italia dell’interesse generale alla scoperta dei valori culturali, civici e sociali della nostra e di altre culture, ovvero, che abbiano come scopo la difesa dei valori della democrazia e della solidarietà dei rapporti umani;

1.2 – È costituita un’associazione apolitica e apartitica, senza scopi di lucro, nel rispetto delle norme dettate del Codice Civile negli artt. 14-42 e nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore). La denominazione è “COOPERATIVA LETTERARIA”. 1. Svolgere l’azione più opportuna per la sempre maggiore diffusione in Italia dell’interesse generale alla scoperta dei valori culturali, civici e sociali della nostra e di altre culture, ovvero, che abbiano come scopo la difesa dei valori della democrazia e della solidarietà dei rapporti umani;

1.3 – L’Associazione è costituita a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso dei singoli associati. L’Associazione, disciplinata dal presente Statuto, agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio e n. 117 e successive modificazioni e interventi, della legge regionale e dei principi regionali dell’ordinamento giuridico. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.


Art. 2 – Scopo

2.1 – L’Associazione, è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro delle seguenti finalità:

  1. Svolgere l’azione più opportuna per la sempre maggiore diffusione in Italia dell’interesse generale alla scoperta dei valori culturali, civici e sociali della nostra e di altre culture, ovvero, che abbiano come scopo la difesa dei valori della democrazia e della solidarietà dei rapporti umani;
  2. Promuovere con ogni strumento e canale la lettura, per la diffusione di una cultura che sia a beneficio di ogni realtà sociale, con particolare riguardo all’integrazione tra culture e all’impegno civile e ambientale;
  3. Promuovere, incoraggiare e realizzare ristampe e pubblicazioni di opere letterarie e fumetti;

2.2 – L’Associazione, per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

  1. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
  2. Educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
  3. Organizzazione e gestione delle di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

2.3 – L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in particolare, della collaborazione con le Istituzioni Statali e con gli Enti Locali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione di altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri, attuando anche diverse forme di partenariato pubblico-privato. Saranno favoriti anche gli scambi internazionali con enti che perseguono le stesse finalità;

2.4 – L’Associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificatamente sopra menzionata ma comunque collegata e coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il risultato.

2.5 – L’Associazione potrà svolgere ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo criteri e limiti stabiliti dal già menzionato Codice e dalle disposizioni di attuazione dello stesso.

2.6 – L’Associazione, infatti, per il raggiungimento delle predette finalità, intende promuovere, anche in collaborazione con altri enti, organismi e realtà nazionali ed internazionali, molteplici attività, in particolare:

  1. Attività culturali: organizzazione di eventi e manifestazioni culturali, gruppi di lettura e incontri con l’autore, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni; istituire premi e indire concorsi di tipo letterario e artistico rivolti a qualsiasi utenza; pubblicazioni e cura di iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell’Associazione (anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi); spettacoli, performance, reading, mostre e vernissage, concerti, proiezioni e cineforum; attività radiofonica tramite web radio, con la creazione di format originali, seguendo un palinsesto che favorisca la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell’Associazione;
  2. Attività di formazione: workshop e corsi di scrittura e di disegno; Promuovere attività formative o momenti d’incontro su particolari tematiche, in linea con la sua azione prioritaria, di intesa con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con le Università, le fondazioni e i centri culturali idonei, destinate a persone di ogni età e ceto; promuovere con mostre, convegni, passeggiate letterarie, etc., la conoscenza di particolari territori, delle bellezze naturali e ambientali, con particolare riferimento alla riscoperta dei valori della nostra cultura; promuovere, anche di intesa con istituzioni scolastiche ed educative corsi di formazione specializzata per studenti, studenti lavoratori, o giovani che vogliano comprendere i valori della scrittura, del disegno e della letteratura, del pensiero che si affina proprio grazie all’ampiezza di visione e a una maggiore consapevolezza critica.
  3. Favorire la costruzione di una “rete civica” per raccogliere volumi di letteratura ed altro; edizioni italiane e straniere delle opere appartenute a scrittori del nostro passato, i saggi e gli studi critici da questi ispirati, dvd di film e documentari, nonché documenti privati (carteggi e altro), i ricordi e quant’altro illustri l’opera di coloro che si sono occupati di arte, cinema e letteratura; Raccogliere i volumi di letteratura ed altro, le edizioni italiane e straniere delle opere appartenute ai nostri padri e madri, le loro opere, le loro memorie.
  4. Partenariato, collaborazioni: partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell’attività dell’associazione stessa; affiancamento ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell’Associazione; favorire gli scambi e dialogo con simili realtà internazionali; Stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici; stimolare lo spirito d’amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini; l’Associazione si rende disponibile anche per la correzione e la revisione di tali iniziative editoriali per conto terzi, a titolo di collaborazione esterna. Partecipazione alle feste in piazza con contributi culturali e non, stand presso fiere per la presentazione di un progetto; Fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci.

L’Associazione effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.

2.7 – L’Associazione potrà altresì realizzare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, e nelle condizioni e nei limiti di cui all’art. 7 del C.T.S. e dei successivi decreti attuativi dello stesso. L’Associazione partecipando con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;

2.8 – L’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che sono rivolte verso terzi. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall’Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo codice del Terzo settore.

2.9 – L’Associazione si vuole apolitica e apartitica e opererà sempre nel pieno rispetto dei valori di libertà, dignità della persona umana e tutela della salute, riconoscendosi nei valori della Costituzione e della Resistenza, di ripudiare il fascismo, il nazismo, le ideologie razziste, xenofobe o antisemite, omofobe e antidemocratiche, portatrici di odio o intolleranza religiosa, ripudiando altresì ogni discriminazione basata sul sesso, sulla razza, sulla lingua, sulla condizione personale e sociale, sul credo religioso e politico. Nel perseguimento dei suoi scopi, l’Associazione agirà in ottemperanza ai principi di lealtà, correttezza e responsabilità, favorendo un ambiente di lavoro che permetta il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli associati e dei collaboratori.


Art. 3 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per garantire il funzionamento dell’Associazione, il Patrimonio è istituito dai Soci Fondatori, come indicato nell’atto costitutivo, ed eventualmente aumentato attraverso ulteriori incrementi deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il patrimonio iniziale di COOPERATIVA LETTERARIA è costituito:

  • dai contributi ed elargizioni volontarie dei soci fondatori;
  • da contributi dei soci sostenitori e dei soci ordinari;
  • dalle ristampe di opere; da studi e saggi pubblicati nonché dalle pellicole cinematografiche e altri filmati;
  • da copie delle fotografie e da altri documenti biografici;

La composizione e la consistenza del patrimonio, anche se suscettibile di essere modificate o integrate, non potranno subire depauperamenti rispetto al valore della dotazione iniziale.

È fatto espresso e tassativo divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitali durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

È fatto obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Non costituiscono incremento del patrimonio, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, le somme versate a titolo di concorso alle spese di gestione, o per realizzazione di specifiche iniziative.

Il patrimonio costituisce garanzia per i creditori dell’Associazione, in conformità a quanto disposto dall’ordinamento civile. L’associazione potrà svolgere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che essa si propone; in particolare potrà sottoscrivere accordi e convenzioni con altri enti pubblici e privati, associazioni e società per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

All’associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a-art.148 del TIUR). Le quote versate per la tessera e per la quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso.


Art. 4 – Fondo di gestione

COOPERATIVA LETTERARIA provvede al conseguimento dei propri fini con i seguenti proventi, che costituiscono il Fondo di gestione:

  • Proventi derivanti dallo svolgimento di attività coerenti agli scopi;
  • Proventi di beni, sia mobili sia immobili, che potranno in futuro eventualmente incrementare il patrimonio;
  • Eventuali finanziamenti e contributi dallo Stato, da enti pubblici, anche a seguito di convenzioni, e da privati;
  • Eredità, donazioni e legati aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale e immateriale, che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
  • Proventi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • Erogazioni liberali di associati e di terzi;
  • Altre entrate compatibili con le finalità culturali e sociali proprie di COOPERATIVA LETTERARIA;
  • Quote associative a ciò destinate; è facoltà del Consiglio Direttivo richiedere agli Associati il versamento di contributi volontari straordinari, indicandone la destinazione;
  • Altri contributi;
  • Avanzi degli esercizi precedenti, così destinati;
  • Tutte le altre utilità derivanti dal diritto di riproduzione e dalla eventuale vendita di opere.
  • Da proventi derivanti dalla produzione e vendita di pubblicazioni e ristampe di libri (romanzi, saggi, carteggi, fumetti), riviste, nonché dalla realizzazione di pellicole cinematografiche e altri filmati;
  • Da copie delle fotografie e da altri documenti biografici e non.

Le risorse, a qualsivoglia titolo pervenute all’Associazione, potranno essere impiegate esclusivamente per il funzionamento dell’Associazione stessa e per la realizzazione degli scopi statutari.

Le spese per il perseguimento dello scopo possono essere deliberate solo in presenza della corrispondente provvista.


Art. 5 – Soci

5.1 – I Soci possono essere persone fisiche, enti privati e pubblici. Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci tutti quelli che condividano gli scopi dell’Associazione.

5.2 – I soci possono essere:

  • i Soci Fondatori;
  • i Soci Ordinari;
  • i Soci Onorari.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali con un preavviso e alla presenza almeno di un consigliere e/o di un revisore.


Art. 6 -Tipologie Soci

Sono Soci Fondatori coloro che costituiscono COOPERATIVA LETTERARIA intervenendo all’atto notarile di costituzione, non hanno obbligo di versamento delle quote associative.

Sono Soci Ordinari coloro che, convinti del valore e del significato delle finalità che l’Associazione si propone, partecipano attivamente alla vita associativa.

I Soci Onorari si dividono in Soci Onorari di diritto e Soci Onorari nominati dal Consiglio Direttivo.

I Soci Onorari di diritto sono quelle figure che danno un contributo partecipando attivamente alle attività dell’Associazione;

I Soci Onorari generalmente intesi sono coloro che sono nominati dal Consiglio Direttivo per particolari meriti culturali, scientifici o per speciali contributi o opere meritorie prestate all’Associazione.


Art. 7 – Acquisizione e perdita della qualifica di socio

Per aderire a COOPERATIVA LETTERARIA occorre presentare domanda e versare la quota associativa. Tuttavia, il Consiglio Direttivo o il Presidente si riservano di valutare in ogni caso i requisiti di ammissione degli aspiranti soci in relazione agli scopi statutari e di dare comunicazione di mancata accettazione entro 60 (sessanta) giorni.

Il socio non ammesso riceverà il rimborso della quota sociale annuale entro 15 (quindici) giorni dalla data di rifiuto della richiesta, che verrà comunicata all’aspirante Socio tramite lettera o fax o mail.

Le iscrizioni decorrono dal 1° giorno del mese successivo all’associazione e hanno validità 1 anno.

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione per morosità, per comportamento che contravvenga gravemente ai fini statutari e comunque per gravi motivi; l’esclusione verrà sancita con delibera del Consiglio Direttivo.

La qualità di associato non è trasferibile né per atto tra vivi né per causa di morte.

Gli associati e i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio associativo e quindi, in caso di recesso, esclusione o morte, essi stessi o i loro eredi non possono pretendere alcunché dall’Associazione, né pretendere la restituzione di quanto versato.


Art. 8 – Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali, tra soci e tra questi e l’Associazione o Suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea anche tra non Associati; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro voto sarà inappellabile.


Art. 9 – Organi Sociali

Sono organi di COOPERATIVA LETTERARIA:

  • a) l’Assemblea dei Soci;
  • b) il Consiglio Direttivo;
  • c) il Presidente;
  • d) l’Organo di Controllo e di Revisione


Art. 10 – Assemblea Ordinaria dei Soci

10.1 – L’Assemblea è composta dai soci dell’Associazione ed è l’organo sovrano.

10.2 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio direttivo designato dalla stessa Assemblea.

10.3 – Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale dell’Associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall’Assemblea.

10.4 – I verbali dell’Assemblea saranno redatti dal Segretario Generale, e firmati dal Presidente e dal Segretario Generale stesso.

10.5 – Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe (5 se il numero dei Soci è superiore a 500).

10.6 – All’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l’organo di amministrazione.

10.7 – L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente dell’organo di Amministrazione almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

10.8 – Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

10.9 – Le competenze dell’Assemblea ordinaria sono:

  • a) nomina e revoca i componenti dell’organo direttivo;
  • b) approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
  • c) stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
  • d) elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta ogni eventuale azione di revoca di tale Organo;
  • e) si esprime sull’esclusione dei soci dall’associazione qualora abbia ravvisato comportamenti che contravvengano gravemente ai fini statutari e comunque per gravi motivi;
  • f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti
  • g) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari
  • h) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall’Organo

10.10 – Al termine delle assemblee viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che sarà portato a conoscenza di tutti i Soci in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi entro 15 giorni dalla data della riunione.


Art. 11 – Assemblea Ordinaria dei Soci

11.1 – L’Assemblea straordinaria delibera:

  • a) sulle eventuali modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto;
  • b) sulla proroga, trasformazione, fusione, scissione o scioglimento anticipato dell’Associazione;
  • c) sulla nomina ed i poteri dei liquidatori;
  • d) su tutte le materie che non siano attribuite alla specifica competenza dell’Assemblea ordinaria e del Consiglio Direttivo.

11.2 – Per la valida costituzione dell’Assemblea Straordinaria in prima convocazione è necessaria la partecipazione di almeno i 2/3 dei soci aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione con la maggioranza dei soci aventi diritto di voto. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. Dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.

11.3 – L’Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento di COOPERATIVA LETTERARIA è necessaria l’unanimità dei soci intervenuti anche se attivata in prima convocazione.

11.4 – In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

11.5 – Al termine delle assemblee viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che sarà portato a conoscenza di tutti i Soci in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi entro 15 giorni dalla data della riunione.


Art. 12 – Consiglio Direttivo

12.1 – Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da quattro, sei, otto membri (per un totale compreso tra cinque e nove). Resta in carica cinque anni e decade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica. I suoi componenti possono essere rieletti. I membri che non partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive automaticamente decadono dal loro incarico.

12.2 – Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice – Presidente e il Segretario-Tesoriere.

bLa maggioranza dei componenti deve essere scelta tra i Soci.

12.4 – Se nel corso del quinquennio vengono a mancare uno o più Consiglieri, per qualsiasi ragione (dimissioni, decadenza, impedimento permanente, decesso e quant’altro), il Consiglio procede per cooptazione. I Consiglieri cooptati saranno confermati o sostituiti alla prima Assemblea utile.

12.5 – I membri del Consiglio Direttivo potranno recedere dalle cariche mediante comunicazione, con avviso di ricevimento, dando preavviso di almeno sessanta giorni.

12.6 – Tutti i membri del Consiglio Direttivo saranno vincolati da obbligo di riservatezza in merito a tutte le iniziative discusse all’interno del consiglio.


Art. 13 – Riunioni Consiglio Direttivo

13.1 – Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta sia convocato dal Presidente o sia richiesto da almeno due dei suoi componenti e non meno di tre volte l’anno.

13.2 – Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

13.3 – Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei votanti presenti. Nel caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

13.4 – Il Segretario redige il verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

13.5 – Il Consiglio Direttivo è validamente costituito anche in seduta telefonica o telematica purché ciascun consigliere dichiari di essere dotato degli appositi strumenti tecnici da utilizzare anche per questo fine in modo che ciascuno abbia la possibilità di interloquire con tutti gli altri e di conoscere le posizioni di ognuno sui singoli punti.


Art. 14 – Riunioni Consiglio Direttivo

14.1 – Il Consiglio Direttivo ha le attribuzioni ed i compiti connessi agli scopi dell’Associazione e previsti dal presente statuto che non siano specificatamente riservati all’Assemblea.

Inoltre:

  • a) provvede alla programmazione e a quant’altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell’Associazione;
  • b) approva le iniziative proposte;
  • c) delibera la convocazione dell’Assemblea e redige l’ordine del giorno;
  • d) delibera in merito sull’eventuale esclusione delle domande di iscrizione all’Associazione da parte dei nuovi soci;
  • e) approva le bozze del bilancio preventivo, unitamente al Programma dell’Attività, consuntivo e sociale, se obbligatorio, redatti dal Segretario – Tesoriere;
  • f) delega con specifica delibera alcune delle sue competenze al Presidente o al Vice – Presidente ovvero ai Consiglieri;
  • g) nomina i soci onorari, indicandone le qualifiche di merito;
  • h) delibera l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti con beneficio di inventario, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili determinandone il loro impiego e destinazione in conformità alle finalità statutarie dell’Ente;
  • i) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
  • j) delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra l’Associazione ed altri enti o privati;
  • k) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
  • l) esamina i provvedimenti d’urgenza del Presidente.

14.2 – Il Consiglio Direttivo, per la realizzazione delle iniziative culturali, potrà eventualmente avvalersi dell’opera di consulenti dallo stesso nominati.


Art. 15 – Presidente
  • a) convoca il Consiglio Direttivo partecipando alla discussione delle linee culturali e delle iniziative di COOPERATIVA LETTERARIA;
  • b) dispone le spese ordinarie ricorrenti nei limiti previsti dal bilancio.
  • c) vigila sull’andamento generale dell’Associazione e sull’osservanza dello Statuto;
  • d) adotta i provvedimenti d’urgenza;
  • e) nomina procuratori determinandone le attribuzioni;
  • f) decide in merito sull’eventuale esclusione delle domande di iscrizione all’Associazione da parte dei nuovi soci, informando il Consiglio Direttivo della decisione e motivandola;
  • g) esercita i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio Direttivo;
  • h) ha la rappresentanza legale dell’Associazione anche di fronte ai terzi e sta in giudizio e, in sua assenza o impedimento, può essere sostituito dal Vice – Presidente;
  • i) nomina il Segretario dell’Assemblea e del Consiglio.

15.4 – Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

15.5 – Il Segretario Generale dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.


Art. 16 – Organi dell’Associazione

16.1 – È prevista la nomina dell’organo di controllo, anche monocratico, nei casi previsti dall’art. 30 D. Lgs. 117/2017. Almeno un componente, o l’unico nominato, nell’Organo di controllo deve essere un revisore legale iscritto al relativo registro. Nel caso di Organo di controllo collegiale, esso è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzione di Presidente e due effettivi, oltre a due Supplenti.

16.2 – L’Organo di Controllo dura in carica per cinque esercizi, e comunque fino all’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio ed i suoi componenti possono essere confermati.

L’Organo di controllo:

  • a) vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • b) esercita compiti di monitoraggio delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 D. Lgs. n. 117/2017.

Delle riunioni viene redatto verbale da trascriversi nel libro verbali.

16.3 – L’Organo di Controllo partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo indette per la discussione ed approvazione dei bilanci e ha facoltà di partecipare alle altre riunioni, senza diritto di voto.

16.4 – L’Organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo, se collegiale, è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

16.5 – L’Organo di revisione è nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D.lgs. 117/2017. È formato da un revisore legale iscritto al relativo registro. Il Revisore legale resta in carica per cinque esercizi e comunque fino al- l’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio e può essere confermato.

Il Revisore Legale, esercita la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria dell’Associazione, riferendo in proposito al Consiglio Direttivo, e redige annualmente una relazione sul bilancio preventivo e consuntivo.


Art. 17 – Compensi

17.1 – Le cariche e le funzioni dell’Associazione sono tutte gratuite eccetto quella spettante agli organi di controllo. A tutti i componenti spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico.


Art. 18 – Esercizio finanziario

18.1 – L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.


Art. 19 – Estinzione e scioglimento

19.1 – Il Centro potrà essere chiuso per impossibilità di conseguire i fini statutari su decisione dell’Assemblea dei Soci riunita in sessione straordinaria.

Nel caso in cui venisse deliberato dall’Assemblea Straordinaria lo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea medesima provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri e delibererà altresì in merito alla devoluzione del patrimonio associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto in via prioritaria al Centro Internazionale di Studi sulle Letterature Europee, con obbligo di conservarlo perseguendo gli scopi indicati nell’art. 2 del vigente statuto. In seguito, se nemmeno il Comune di Torino potesse accettare il patrimonio di COOPERATIVA LETTERARIA e gli obblighi connessi, essi passeranno alla Provincia di Torino o alla Regione Piemonte, altrimenti ad Enti con finalità analoghe a quelli istituzionali, conseguita l’autorizzazione o il parere previsto dalla normativa.


Art. 20 – Norme di rinvio e disposizioni finali

20.1 – Per quanto non previsto nel presente atto, si fa riferimento alle norme del Codice civile ed alle altre leggi vigenti in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n. 117/2017.

L’Associazione assumerà nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo Settore (ETS) a seguito dell’iscrizione nel relativo Registro Unico Nazionale.